CODICE DEONTOLOGICO DEL TECNICO AUDIOPROTESISTA

Il codice deontologico della professione sanitaria del Tecnico Audioprotesista integra le norme sull’esercizio professionale contenute nel Decreto Ministeriale n.668/1994 e nelle Leggi n.42/1999, n.251/2000, n.43/2006 e n.3/2018 e guida il Tecnico Audioprotesista nell’assunzione di un comportamento eticamente responsabile.

Specularmente, informa il Cittadino sui comportamenti che può e deve attendersi dal professionista.

CODICE DEONTOLOGICO

CAPO I

I PRINCIPI E I VALORI

Art. 1 – Il Tecnico Audioprotesista. Il Tecnico Audioprotesista esercita la professione con la finalità principale della salvaguardia e del recupero del benessere fisico e psichico dell’ipoacusico; riconosce che tutte le persone hanno diritto ad eguale considerazione e le assiste senza distinzione di etnia, religione, opinioni politiche, genere, orientamento e vita sessuale.

Art. 2 – Il Tecnico Audioprotesista e la Persona ipoacusica. Il rispetto dei diritti fondamentali della Persona e dei principi etici della Professione è condizione essenziale per l’esercizio professionale. “Persona” è il Cittadino, inteso come ciascun individuo, detentore di diritti e protagonista delle attività di promozione e tutela del suo stato di salute in costante cambiamento. “Assistito” è la Persona con cui l’Audioprotesista attiva una peculiare, specifica e professionale relazione in cui trovano esplicazione il rispetto, il confronto, il dialogo vissuti come princìpi-guida della Deontologia professionale. Il Tecnico Audioprotesista svolge la propria attività al servizio della persona ipoacusica e della collettività, attraverso interventi specifici, autonomi e altresì di natura educativa, intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale e relazionale. Il rispetto dei diritti fondamentali della persona e dei principi deontologici della Professione contenuti nel presente codice è condizione essenziale per l’esercizio professionale.

Art. 3 – Il Tecnico Audioprotesista e la responsabilità. La responsabilità del Tecnico Audioprotesista consiste nel prendersi cura della persona ipoacusica, nel favorirne la vita indipendente, l’inclusione sociale, la consapevolezza dei propri diritti, informandolo e coinvolgendolo nelle scelte che lo riguardano come cittadino e come assistito, al quale compete l’osservanza delle prescrizioni riguardanti la soluzione concordata.

Art. 4 – Il Tecnico Audioprotesista e la promozione della salute. Il Tecnico Audioprotesista, nel suo agire professionale, in conformità alle linee guida e alle buone pratiche accreditate dalla Comunità scientifica, si impegna ad operare con scienza e coscienza in favore delle persone che gli si affidano, promuove la diffusione del valore della salute attraverso l’informazione, l’educazione e la prevenzione.

CAPO II

LE COMPETENZE E LA RESPONSABILITA’

Art. 5 – Il Tecnico Audioprotesista e la prevenzione. Il Tecnico Audioprotesista aiuta e sostiene l’utente nelle sue scelte e ha il dovere, nell’interesse della collettività, di promuovere la prevenzione della disabilità uditiva e di invitare ad effettuare approfondimenti specialistici qualora, durante l’esplicazione della propria attività professionale, sospetti la presenza di un’alterazione del quadro fisiologico a carico dell’apparato uditivo che esuli dalla propria competenza. Nel rispetto degli ambiti delle proprie prerogative, si astiene, comunque, dal formulare valutazioni e dal compiere atti di esclusiva competenza medica.

Art. 6 – Il Tecnico Audioprotesista e l’assunzione di responsabilità. Il Tecnico Audioprotesista assume responsabilità in base alla propria preparazione e competenza. Ricorre, se necessario, alla consulenza o all’intervento di colleghi esperti o specialisti. L’assunzione di responsabilità e autonomia del Tecnico Audioprotesista si esplicitano entro una cornice valoriale in cui il rispetto dei doveri, dei diritti e dei principi deontologici della Professione è condizione irrinunciabile dell’agire; persegue la salvaguardia e il ripristino della salute come bene essenziale del singolo e della collettività nel corso delle indagini preliminari, cliniche e strumentali, miranti alla valutazione della menomazione uditiva e della disabilità conseguente, nello scegliere, consegnare ed adattare gli ausili uditivi adeguati, nel verificare i risultati della loro applicazione, nel seguire l’assistito nel suo adattamento a breve ed a lunga scadenza, nel controllare nel tempo la permanente funzionalità dell’ausilio.

Art. 7 – Il Tecnico Audioprotesista e la diligenza professionale. Il Tecnico Audioprotesista conforma il proprio operato alle linee guida e alle buone pratiche riconosciute ed accreditate dalla comunità scientifica ed audioprotesica, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 24/2017; si astiene da inescusabili negligenze, da qualsiasi imprudente inosservanza delle comuni regole di comportamento, delle regole dell’arte, dei regolamenti e delle leggi.

Art. 8 – Il Tecnico Audioprotesista e i limiti professionali. Il Tecnico Audioprotesista esercita autonomamente la propria attività professionale, rispettando le competenze delle altre Professioni sanitarie e parimenti pretende il rispetto delle proprie, adoperandosi affinché siano sempre preservati i rispettivi ambiti professionali. Riconosce che l’integrazione e la collaborazione multidisciplinare e multiprofessionale costituiscono la migliore premessa per far fronte ai problemi dell’assistito e ne promuove la realizzazione.

Art. 9 – Il Tecnico Audioprotesista e la competenza professionale. Il Tecnico Audioprotesista garantisce impegno e competenza professionale, non assumendo obblighi che non sia in condizione di soddisfare. Egli deve affrontare, nell’ambito delle sue specifiche responsabilità e competenze, ogni problematica con il massimo scrupolo e disponibilità, dedicandovi il tempo necessario per un’accurata valutazione dei dati oggettivi e dei dati anamnestici, avvalendosi delle procedure e degli strumenti ritenuti essenziali e coerenti allo scopo, nei limiti delle disponibilità esistenti. Il Tecnico Audioprotesista, al superiore fine di garantire la qualità della prestazione professionale e il diritto alla salute dell’assistito, non raggiunge accordi e non partecipa a procedure d’acquisto pubbliche e private in violazione di qualsiasi principio e norma recati dal presente Codice ovvero delle norme di legge vigenti. La violazione del presente comma costituisce grave illecito deontologico.

Art. 10 – Il Tecnico Audioprotesista e l’aggiornamento professionale. Il Tecnico audioprotesista ha l’obbligo di mantenersi aggiornato in materia tecnico-scientifica, etico-deontologica e gestionale-organizzativa, onde garantire lo sviluppo continuo delle sue conoscenze e competenze in ragione dell’evoluzione e dei progressi della scienza audioprotesica. Deve confrontare la sua pratica professionale con i mutamenti dell’organizzazione sanitaria e della domanda di salute dei cittadini ed essere, altresì, disponibile a trasmettere ai colleghi ed ai neolaureati le proprie conoscenze, il patrimonio culturale ed etico della Professione. Il Tecnico Audioprotesista fonda il proprio operato su conoscenze validate e aggiorna saperi e competenze attraverso la formazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca; promuove, attiva e partecipa alla ricerca e cura la diffusione dei saperi. La formazione professionale individuale, sia connessa all’obbligo formativo ECM, sia relativa all’implementazione ed acquisizione di nuove competenze professionali, rappresenta un canone fondamentale e permanente dell’agire del Tecnico Audioprotesista, nel preminente interesse della Persona/Assistito. Il mancato soddisfacimento del proprio debito formativo ECM nel triennio è considerato illecito deontologico dal presente Codice. (dal momento della costituzione delle Commissioni di Albo ordinistiche in ossequio alla legge 138/2011, art. 3, comma 4 e comunque al termine dell’attuale triennio ecm).

CAPO III

I RAPPORTI CON LA PERSONA ASSISTITA

Art. 11 – Il Tecnico Audioprotesista e la Persona assistita. Il Tecnico Audioprotesista ascolta, informa, coinvolge la Persona assistita e chi eventualmente ne ha la tutela, in particolare i familiari dei minori e dei soggetti anziani disabili, prima e durante il processo applicativo, al fine di consentire di esprimere il loro consenso informato, valutando insieme ogni aspetto inerente alla natura, modalità, finalità ed ai risultati dell’applicazione dell’ausilio individuato; fornisce informazioni globali e non soltanto audioprotesiche, adeguando le modalità di comunicazione al livello culturale ed alle capacità di comprensione dell’assistito, riconoscendogli il diritto di esprimere liberamente la propria volontà in merito alla proposta applicativa. In ogni caso, in presenza di rifiuto da parte dell’assistito o di chi ne ha la tutela, la curatela e l’amministrazione di sostegno ogni trattamento deve essere sospeso.

Art. 12 – Il Tecnico Audioprotesista e la tutela della riservatezza. Il Tecnico Audioprotesista rispetta il segreto professionale non soltanto per l’intrinseco obbligo giuridico, ma per tutelare il rapporto di fiducia con l’Assistito. Il Tecnico Audioprotesista assicura e tutela la riservatezza delle informazioni relative alla persona: nella raccolta e nel trattamento dei dati relativi ai propri assistiti agisce con diligenza, nel pieno rispetto delle norme vigenti. Il Tecnico Audioprotesista è tenuto a mantenere la massima riservatezza su tutto ciò che gli viene confidato o che può conoscere in ragione della sua professione; deve inoltre mantenere la medesima riservatezza sulle prestazioni professionali effettuate e/o programmate.

Art. 13 – Il Tecnico Audioprotesista e il consenso informato. Il Tecnico Audioprotesista ascolta, informa, coinvolge l’assistito rispettando le indicazioni espresse e valuta con lui la soluzione audioprotesica più appropriata per il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile. La mancata prestazione di un valido consenso informato alle prestazioni del Tecnico Audioprotesista costituisce autonoma fonte di responsabilità personale per lo stesso, in quanto tale inosservanza rappresenta una palese lesione del diritto all’autodeterminazione dell’Assistito. Al momento della presa in carico il Tecnico Audioprotesista acquisisce il consenso informato con la forma scritta o, in caso di impossibilità, con le altre modalità di legge.

Art. 14 – Il Tecnico Audioprotesista e il compenso professionale. Il Tecnico Audioprotesista, nell’esercizio della professione, ha il diritto-dovere di farsi remunerare per le prestazioni svolte, in misura adeguata all’importanza della prestazione professionale: vale, comunque, il principio etico e giuridico dell’intesa diretta con l’assistito. Nella determinazione del compenso il Tecnico Audioprotesista tiene conto della complessiva presa in carico dell’assistito cui garantisce la prestazione professionale relativa alla fornitura, all’adattamento e controllo dei presidi protesici per la prevenzione e alla correzione dei deficit uditivi. Il Tecnico Audioprotesista può, in particolari circostanze amicali o parentali, prestare gratuitamente la sua opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

CAPO IV

I RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 15 – Il Tecnico Audioprotesista e i Colleghi. Il Tecnico Audioprotesista, superando l’autoreferenzialità e con l’obiettivo di promuovere saperi e competenze, riconosce l’importanza di porre la propria conoscenza ed abilità a disposizione della comunità professionale e favorisce la più ampia collaborazione per la comunicazione tra tutti gli operatori coinvolti nel processo audioprotesico, nel rispetto delle peculiari competenze professionali. Il Tecnico Audioprotesista, a tutela della dignità propria e dei colleghi, non esprime giudizi o critiche sull’operato di altri colleghi in presenza di assistiti o di estranei. Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di correttezza negli organismi di Rappresentanza professionale. I rapporti tra tecnici audioprotesisti si ispirano ai principi di corretta solidarietà, di reciproco rispetto e di considerazione dell’attività professionale di ognuno. Il Tecnico Audioprotesista che viene a conoscenza di iniziative o comportamenti non conformi alla Deontologia professionale, li segnala alla Rappresentanza professionale, dandone formale comunicazione.

CAPO V

I COMPORTAMENTI CORRETTI NELLA CONCORRENZA E NEI RAPPORTI CON L’OFFERTA SANITARIA

Art. 16 – Il Tecnico Audioprotesista e il conflitto di interessi. Il Tecnico Audioprotesista nell’agire professionalmente non si fa condizionare da interessi personali o da pressioni provenienti da terzi: in caso di conflitto prevale l’interesse dell’assistito. Rifiuta ogni forma di compensi estranei alla prestazione professionale, così come ogni forma di comparaggio nei confronti di medici o altri operatori sanitari. Parimenti il Tecnico Audioprotesista non si avvale di incarichi pubblici o cariche politiche per conseguire vantaggi illeciti.

Art. 17 – Il Tecnico Audioprotesista e l’abusivismo professionale. Il Tecnico Audioprotesista non collabora a qualsiasi titolo o favorisce in qualsiasi modo chi eserciti abusivamente la professione. L’esercizio abusivo della professione e il prestanomismo sono pratiche vietate e lesive per tutta la categoria. Le norme vietano a qualsiasi titolo di favorire, utilizzare, esercitare abusivamente la professione audioprotesica e/o fungere da prestanome. Chi nell’esercizio professionale viene a conoscenza di prestazioni audioprotesiche effettuate da non abilitati alla professione o di casi di favoreggiamento dell’abusivismo ha il dovere etico di farne denuncia alla Rappresentanza professionale.

Art. 18 – Il Tecnico Audioprotesista, l’informazione pubblicitaria, la comunicazione. La pubblicità e le informazioni in materia sanitaria inerenti all’attività professionale del Tecnico Audioprotesista e gli ausili da lui applicati sono ispirate al rispetto delle norme vigenti. Precipuamente il Tecnico Audioprotesista si impegna: – a non divulgare messaggi atti a creare nel pubblico suggestioni od illusorie speranze; – ad astenersi da affermazioni di priorità ed esclusività di prodotti, metodi, servizi, ecc. che non trovino reale corrispondenza nei fatti o non siano comunque obiettivamente dimostrabili; – ad evitare simboli, frasi, denominazioni, marchi che possano essere interpretati come pertinenti ad altre professioni sanitarie. La pubblicità dell’informazione in materia sanitaria, fornita da singoli o da strutture audioprotesiche, non prescinde, nelle forme e nei contenuti, dai principi di correttezza informativa, responsabilità e decoro professionale; con qualsiasi mezzo diffusa non è arbitraria, ma obiettiva e veritiera, corredata di dati oggettivi e verificabili. Il Tecnico Audioprotesista, nel pronunciarsi nella materia professionale con ogni strumento di comunicazione fruibile, ivi compresi i social media, si attiene ai principi di continenza, correttezza informativa, veridicità, responsabilità e decoro professionale.

Art. 19 – Il Tecnico Audioprotesista e la libera concorrenza. Il Tecnico Audioprotesista agisce con lealtà nei confronti dei Colleghi e degli altri Operatori sanitari di cui riconosce e valorizza lo specifico apporto e si ispira a trasparenza e veridicità nei messaggi commerciali e pubblicitari. Si astiene dagli accordi con i colleghi tendenti a limitare la concorrenza.

CAPO VI

IL CODICE DEONTOLOGICO E I RAPPORTI CON L’ALBO E L’ORDINE

Art. 20 – Sanzioni disciplinari. In caso di violazione dei principi e delle norme previsti nel presente Codice, il Tecnico Audioprotesista incorre nell’irrogazione di sanzioni disciplinari, graduate in relazione alle inosservanze commesse. Con apposito regolamento la Rappresentanza professionale regola le norme del procedimento disciplinare, garantendo l’autonomia dell’organo preposto all’adozione dei provvedimenti in materia e il diritto di difesa del professionista incolpato. In base alla gravità della violazione commessa, nelle more della piena operatività dell’Ordine professionale e della Commissione di Albo, le sanzioni disciplinari saranno: a) ammonizione; b) censura; c) sospensione temporanea dall’esercizio professionale; d) radiazione.

Art. 21 – Vincolatività del presente Codice Deontologico. Le norme deontologiche contenute nel presente Codice sono vincolanti e la loro inosservanza è sanzionata dalla Rappresentanza professionale istituzionale. L’inosservanza dei precetti e degli obblighi fissati nel presente Codice Deontologico determinano l’adozione delle sanzioni disciplinari previste dalle leggi e dall’ordinamento professionale vigenti.